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Diritto d’asilo: primo sì al Senato

Sul diritto d'asilo e la protezone umanitaria

di Redazione

<b>Senato. Approvato il ddl 2425 sulle ?Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo?. Ora il testo passa alla Camera per la definitiva approvazione. 5 novembre 1998.</b>

Vuole superare i limiti della vigente legislazione il ddl n. 2425, approvato da Palazzo Madama, che detta nuove regole per la concessione del diritto di asilo e dello status di rifugiato. Nella nuova legge si è tenuto conto delle indicazioni dell?Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e degli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali sottoscritti dall?Italia, in particolare, si ricordano i presupposti dell?ingresso dello straniero nel ?territorio di Schengen?. Per l?individuazione dei titolari del diritto si fa riferimento alla Convenzione di Ginevra e lo statuto siglato a New York nel 1967. La domanda d?asilo può essere presentata alla frontiera, o alla questura del luogo di dimora. Sono inoltre previste delle misure di favore per i minori non accompagnati. Il compito di decidere sulle domande d?asilo presentate, sulla permanenza o cessazione del diritto d?asilo spetta alla Commissione centrale nominata dal presidente del Consiglio dei ministri. Lo straniero che supera il pre-esame (l?accertamento che la domanda non sia manifestamente infondata) viene autorizzato a soggiornare temporaneamente in Italia. Se il pre-esame ha esito negativo, il cittadino straniero può fare ricorso al Tar ma non può attenderne in Italia l?esito. Chi richiede asilo, nella fase di pre-esame può godere dell?assistenza sanitaria indispensabile, del vitto e di un?adeguata sistemazione. Con il riconoscimento dello status di rifugiato, l?interessato può ottenere un permesso di soggiorno valido per cinque anni, rinnovabile. Ora il testo passa alla Camera dove potrebbe subire delle modifiche.


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